Penale di estinzione anticipata
A partire dal 1° giugno 2011 in caso di rimborso anticipato
è prevista una penale a carico del cliente. L'indennizzo
è 1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua
del contratto è superiore ad un anno, 0,5% se la vita residua
del contratto è pari o inferiore a un anno.L'indennizzo non
è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde
all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000
€ o è effettuato in esecuzione di un contratto di
Assicurazione a garanzia del credito.
La legge 40/70 ha vietato l'applicazione di detta clausola per i
muui immobiliari contratti successivamente al 02/02/2007.
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